Obbligo di protezione delle vie respiratorie con mascherine FFP2 o superiori.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.L. n. 221 del 24/12/2021, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 o superiore, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale.

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